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 Contatti Comando Stazione Carabinieri

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 Tipologia unitàComando
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CAP38028
ComuneRevò
Sigla provinciaTN
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 Fax0463432118

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

E' possibile convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato?

Sì, è previsto dall'art. 6 comma 1 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto Testo Unico Immigrazione, per cui il permesso di soggiorno, in corso di validità, rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, previa stipula del contratto di lavoro, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite dal decreto flussi per l'anno corrente. Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione, Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono esenti dalla verifica della sussistenza delle quote e possono essere quindi presentate in ogni momento dell’anno le richieste di conversione presentate da: cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età; cittadini stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.
Si precisa che, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 6786 del 5 settembre 2011 in caso di non prosecuzione degli studi dopo la laurea non è possibile, in assenza di un contratto di lavoro, convertire il permesso per studio in permesso per attesa occupazione.
Per approfondimenti: Ministero dell'Interno - FAQ Immigrazione