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 Contatti Comando Stazione Carabinieri

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CAP06069
ComuneTuoro sul Trasimeno
Sigla provinciaPG
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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Cosa fare se, a seguito di incidente stradale, la motorizzazione civile emette provvedimento di revisione della patente?

La revisione della patente di guida (artt. 126 bis, 128 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada") puo' essere disposta dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (Motorizzazione civile) o dal Prefetto qualora sorgano dubbi riguardo al possesso dei requisiti psico-fisici (per esempio in caso di guida in condizioni alterate dall'uso di sostanze stupefacenti) o dell'idoneita' tecnica alla guida previsti dalla legge. Con la Legge del 29 luglio 2010, n.120 dal 13 agosto 2010, la revisione puo', inoltre, essere disposta anche dietro segnalazione degli ospedali nei casi di coma di durata superiore a 48 ore, con esame di idoneita' alla guida da parte della ASL.
Dalla stessa data la revisione e' anche disposta per i conducenti coinvolti in incidenti che abbiano determinato lesioni gravi alle persone e a carico dei quali sia contestata una violazione per la quale sia prevista la sospensione della patente. Per i minorenni la revisione scatta sempre quando e' contestata una violazione che comporta la sospensione della patente.
Il Dipartimento dei Trasporti Terrestri o il prefetto inviano una comunicazione al titolare della patente contenente l'invito a provvedere, entro un termine da essi stabilito, a sottoporsi a visita medica presso la commissione medica locale (accessibile presso le ASL) ad un esame di idoneita'. All'accertamento della perdita dei requisiti psico-fisici o dell'idoneita' tecnica puo' seguire la sospensione o la revoca della patente.
La revisione e' disposta dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri anche quando si esaurisce il punteggio attribuito alla patente (20 punti). Se il titolare non si sottopone agli esami di idoneita' previsti dal codice entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, la patente di guida viene ritirata dalla polizia stradale e sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo.Se il conducente intimato non si sottopone alla revisione la patente e' sospesa fin dal giorno successivo allo scadere del termine dato, senza necessita' di ulteriori avvisi o provvedimenti. La sospensione dura finche' non vengono effettuati gli accertamenti ordinati dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri o dal Prefetto.
Il provvedimento con cui viene disposta la revisione è impugnabile davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. E' ammesso anche il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Per approdondimenti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale del Nord Ovest