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Sigla provinciaCT
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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali sono le tipologie di firma elettronica individuate dal Codice dell’Amministrazione Digitale?

Il Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235), ha uniformato il sistema della sottoscrizione elettronica al quadro comunitario per le firme elettroniche tracciato dalla Direttiva 1999/93/CE. L’assetto delineato dal CAD trova , poi, specificazione nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 che fissa le nuove regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.

firma elettronica: la cosiddetta “firma debole” intesa come l’insieme dei dati in forma elettronica, riconducibili all’autore (anche di tipo: log identificativo, indirizzo mail, ecc.), allegati o connessi ad atti o fatti giuridicamente rilevanti contenuti in un documento informatico, utilizzati come metodo di identificazione informatica.
Valore giuridico: Questo tipo di firma ha un valore probatorio liberamente valutabile dal giudice in fase di giudizio, in base a caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.

firma elettronica avanzata: è un particolare tipo di firma elettronica che, allegando o connettendo un insieme di dati in forma elettronica ad un documento informatico, garantisce integrità (consentendo di rilevare se i dati sono stati successivamente modificati), autenticità del documento sottoscritto e controllo esclusivo dello strumento di firma. Quest’ultimo elemento assicura la connessione univoca con il firmatario e quindi la paternità giuridica del documento. Si tratta di una tipologia di firma prevista dal Codice, ma che, ad oggi, non è ancora disponibile in quanto la regolamentazione tecnica è affidata ad un decreto del Governo non ancora emanato.
Valore giuridico: Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, formato nel rispetto delle regole tecniche, è valido fino a querela di falso; comporta l’inversione dell’onere della prova per il suo disconoscimento. L’utilizzo della firma elettronica avanzata permette, inoltre, di realizzare in modalità informatica gli atti che per legge devono essere realizzati in forma scritta, salvo i casi in cui la stessa legge richiede l’utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata.

firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato - rilasciato da certificatori accreditati che garantisce l’identificazione univoca del titolare - realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (Secure Signature Creation Device – SSCD).

firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, di garantire e verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Come per la firma avanzata, anche per questo tipo di firma occorre
Valore giuridico: Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche, è riconosciuto valido a tutti gli effetti di legge e soddisfa il requisito della forma scritta. In altre parole, questi strumenti permettono la valida realizzazione in modalità informatica di tutti gli atti per i quali la legge richiede che sia utilizzata la forma scritta. Inoltre, per la validità di alcuni atti, di particolare importanza (individuati dall’art. 1350 c.c., punti 1-12, come ad es. gli atti di compravendita di beni immobili o mobili registrati, le locazioni ultranovenali, le costituzione di società, ecc.) è necessario l’utilizzo di queste due tipologie di firma (mentre non è possibile utilizzare la firma elettronica avanzata).