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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Se, in virtù della cosiddetta legge Bersani, si è sospesa l'assicurazione di un autoveicolo/ciclomotore bisogna pagare per la riattivazione?

I contratti RC auto sono regolati sia dal codice civile, che ne detta le regole generali, che dalla legge. Il 1/1/2006 è entrato in vigore il Nuovo Codice delle Assicurazioni Private, il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ''Codice delle assicurazioni private'', ovvero il "testo unico" che ha accorpato tutte le precedenti normative emesse in materia. Il codice, oltre a riformare in parte le procedure di risarcimento danni, ha introdotto diverse notivà riguardo ai contratti e agli obblighi a carico delle compagnie. Altre novità sono state introdotte dai cosiddetti decreti di liberalizzazione, detti Bersani e Bersani Bis.
La sospensione della polizza non è un obbligo per le compagnie (si tratta di una disposizione esclusivamente contrattuale) ma viene solitamente concessa senza difficoltà. Prima del 3 Aprile 2007 era ottenibile per periodi variabili da tre mesi (minimo) ad un anno (massimo). Dopo l'entrata in vigore della legge Bersani Bis la classe di merito, anche nei casi di sospensione, può essere mantenuta per cinque anni. Diventa questo quindi il periodo massimo di sospensione, entro il quale è possibile riattivare il contratto con la vecchia classe di merito. Rimane valida la regola secondo cui se alla sospensione non segue la riattivazione perchè il veicolo nel frattempo è stato venduto, rottamato o comunque tolto dalla circolazione, è rimborsabile la parte del premio pagata e non goduta.
L'assistenza consumatori dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), dal 1° gennaio 2013 succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP, ha spiegato che la compagnia di assicurazione al momento della riattivazione della polizza assicurativa RC può far pagare la differenza fra la tariffa in vigore al momento della sospensione e quella in vigore al momento della riattivazione.
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