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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Cittadino extracomunitario sposato con cittadina italiana: cosa fare per ottenere la cittadinanza italiana?

Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare, ai sensi dell’art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, la cittadinanza italiana in presenza dei seguenti requisiti:

il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio;


se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo 3 anni dalla data di matrimonio.

Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi. Con la circolare n. 6415 del 17 maggio 2011, la Direzione centrale dei diritti civili, la cittadinanza e le minoranze ha fornito chiarimenti in merito alla ammissibilità della domanda di cittadinanza in caso di riconciliazione tra il richiedente straniero ed il coniuge italiano successiva alla pronuncia di separazione personale, giudiziale o consensuale omologata.
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. Se si risiede all’estero, è possibile presentare la domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare.
L’istanza, compilata sull’apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da 16 euro deve essere corredata oltre che della documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a € 200,00. Con la circolare n.11501/2009, il Ministero dell'Interno informa che è stato attivato il conto corrente 809020 intestato a 'Ministero dell'Interno DLCI - cittadinanza'. I bollettini si trovano presso le prefetture e negli uffici postali con 'Sportello Amico'. Per istanze presentate all'estero, il pagamento potrà avvenire con bonifici esteri o tramite il circuito europeo delle organizzazioni postali.
Dal 1° giugno 2012 la competenza in materia di cittadinanza per matrimonio è passata ai Prefetti, come disposto dalla Direttiva del Ministro dell'Interno 7 marzo 2012: viene attribuita ai prefetti la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani.
La competenza rimane invece al Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero e al Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica.
Per approfondimenti: Ministero dell'Interno - concessione della cittadinanza