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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Vorrei aprire un'Associazione onlus riconosciuta con personalità giuridica. Cosa devo fare?

I soggetti deputati a fornire gratuitamente assistenza e consulenza nella costituzione di un'Associazione di Volontariato, Onlus o No-profit, e anche aiuto e consulenza nella gestione fiscale e organizzativa della stessa sono i CSV - Centri provinciali di Servizi per il Volontariato.
Per costituire un'Associazione è necessario essere almeno in 3 persone. La costituzione di un'Associazione può avvenire sia in forma di accordo orale che scritto, ovviamente la forma scritta è preferibile ed avviene tramite "l'Atto Costitutivo": in pratica un contratto tra gli associati per il quale la legge non prescrive nessuna particolare formalità. Le associazioni possono essere o meno riconosciute.
Associazioni "non riconosciute": La maggior parte delle associazioni esistenti sono comunque quelle "non riconosciute". Si tratta del tipo di organizzazione meno costoso e meno complesso da gestire. Il comma 1 dell'art. 36 del Codice Civile stabilisce che "l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati."
Redigere lo Statuto e l’Atto Costitutivo: Presso il CSV si può richiedere gratuitamente i facsimili dell’Atto Costitutivo e Statuto di Associazione non riconosciuta e anche il facsimile dello Statuto di Associazione culturale. Nello Statuto va indicata la Sede legale. Lo Statuto di solito si elabora prima di redigere l'Atto Costitutivo in quanto di solito è allegato a quest'ultimo.
Richiedere il Codice Fiscale: Una volta che l'Associazione è stata costituita in forma scritta (registrata o meno) si può richiedere all'Ufficio delle Imposte Dirette il Codice Fiscale dell’Associazione. E' possibile ottenere il CF anche senza essere registrati all'Ufficio del Registro.
Registrare l’Associazione: Statuto ed Atto Costitutivo vanno depositati all'Ufficio del Registro. Questa registrazione attribuisce data certa all'atto stesso e la prova che ad una determinata data l'Associazione era costituita e che i suoi organismi erano regolarmente formati ed i poteri di rappresentanza conferiti ad una o più persone. E' possibile registrare nuovamente, negli anni seguenti, lo Statuto ove questo venisse modificato. Per registrare Statuto ed Atto Costitutivo all'Ufficio del Registro bisogna: avere il Codice Fiscale; indicare una sede legale sullo Statuto; lo Statuto deve essere conforme ad una serie di parametri, in particolare deve specificare che si tratti di una associazione senza scopo di lucro; avere due copie dell'Atto Costitutivo (una terza facoltativa), di cui una contenente il verbale della prima riunione nella quale i soci fondatori hanno fondato l’Associazione e approvato lo Statuto e la sede legale; una copia verrà tenuta dall'Ufficio del Registro le altre 2 rilasciate bollate all'Associazione (dopo circa 15 giorni); le copie dello Statuto consegnate per la registrazione devono essere firmate in ogni pagina da presidente e segretario. Costi: bollo per ogni 100 righe del documento aggregato "atto costitutivo"+"statuto", ed imposta di registro. L'altra forma per registrare l'atto può essere quella della scrittura privata autenticata o dell' atto pubblico, entrambi registrati di fronte ad un notaio, con costi ovviamente più elevati.
Tipi di Associazione: Le Associazioni possono essere di diverse tipologie a seconda dell’attività che svolgono, ossia possono essere Associazioni culturali, ricreative, scientifiche, ecc.; Associazioni sportive dilettantistiche.
Le Associazioni possono inoltre diversificarsi in Associazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, ONLUS. Una guida dettagliata si trova alla pagina dedicata dell'Agenzia delle Entrate.

Associazioni "riconosciute": E' necessario scrivere un Contratto di Associazione; se il documento viene redatto con la supervisione di un notaio ed è da questi registrato presso l'Ufficio del Registro viene detto atto pubblico, se invece è redatto dai soci è un atto privato, che può essere registrato o meno e le cui firme possono essere eventualmente autenticate da un notaio. Il Contratto di Associazione spesso si scompone materialmente in 2 documenti che però giuridicamente costituiscono un atto unitario: Atto Costitutivo e lo Statuto. Se la costituzione avviene sotto la supervisione di un notaio e l'atto viene registrato, essa ha pubblica fede ed è denominata atto pubblico, altrimenti è una scrittura in forma privata. La differenza sostanziale sta nel fatto che solo con un atto pubblico è possibile, in futuro, chiedere il Riconoscimento del capo dello Stato e diventare quindi "Persona Giuridica". Diventare "persone giuridica", ha diversi riflessi tra i quali: l'autonomia patrimoniale, in base alla quale il patrimonio dell'Associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori; la limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione.