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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quale trattamento economico è previsto dalla legge in caso di assenza per malattia dei dipendenti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 112 del 2008 convertito in Legge n. 133 del 2008?

L’art. 71 del Decreto Legge 25 giugno, 2008 n. 112 (convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133) stabilisce che nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto al dipendente pubblico il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio, con le eccezioni previste nello stesso comma (trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital o a terapie salvavita).
Le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 e n. 8 del 2008 e la n. 8 del 2010, così come il Parere DFP-UPPA n. 1/2009, forniscono indicazioni circa il trattamento economico fondamentale. In particolare, la circolare n. 8 del 2008 precisa che la norma (l’art. 71 del Decreto Legge n. 112/2008), prescrive una decurtazione "permanente", nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni.
Pertanto, nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni, i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico - economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia.