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 Contatti CD GIOVANNI VERGA RIPOSTO

Nome tipo amministrazioneCircoli didattici
Descrizionecircolo didattico
 IndirizzoVia Cialdini,122
CAP95018
ComuneRiposto
Sigla provinciaCT
 Telefono095931590
 Emailctee074001@istruzione.it
 Fax095931590

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

E' possibile convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo?

Sì, è previsto dall'art. 6 comma 1 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto Testo Unico Immigrazione, per cui il permesso di soggiorno, in corso di validità, rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, previa presentazione della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento del lavoro autonomo, in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi per l’anno corrente. Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione, Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono esenti dalla verifica della sussistenza delle quote e possono essere quindi presentate in ogni momento dell’anno le richieste di conversione presentate da: cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età; cittadini stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.
Nello specifico l'art. 26 del D.lgs. 286/1998 prevede che lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivita' industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire societa' di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve altresi' dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attivita' che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attivita', compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorita' competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attivita' che lo straniero intende svolgere.
Inoltre, sempre nel caso di lavoro autonomo, se detto lavoratore non appartiene all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Sono fatte salve le norme piu' favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.
Per approfondimenti: Ministero dell'Interno - FAQ Immigrazione