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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Qualora un lavoratore abbia scelto di destinare il proprio TFR alla previdenza complementare (fondi pensione) e poi si ritrovi ad essere disoccupato può, in quel caso, chiedere la liquidazione del TFR?

L’adesione ad una forma pensionistica complementare comporta, tendenzialmente, la permanenza all’interno del sistema fino al momento del pensionamento ovvero fino al verificarsi di un evento (inoccupazione, invalidità, mobilità, cassa integrazioni guadagni) che consente (alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge) il riscatto della posizione prima della quiescenza. In caso di adesione a una forma pensionistica collettiva (Fondo Pensione negoziale o Fondo Pensione aperto ad adesione collettiva) è possibile riscattare, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione e purché lo statuto o il regolamento del Fondo prevedano tale facoltà, la propria posizione individuale maturata. Il riscatto è consentito nella misura del 50% in caso di disoccupazione di durata fra 12 e 48 mesi o in caso di mobilità o cassa integrazione.
L’iscritto può richiedere il riscatto totale nei casi di disoccupazione superiore a 48 mesi o invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
Il riscatto immediato per perdita dei requisiti di partecipazione è possibile nel caso di adesione a forme collettive, ove sia previsto dallo statuto. In tal caso, la tassazione è tuttavia meno favorevole rispetto ai casi già citati poiché si applica l’aliquota del 23% anziché del 15%. Nel caso di decesso prima che si sia raggiunto il diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione è riscattata dagli eredi o dai diversi beneficiari indicati dall’iscritto.