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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Qual è la procedura per chiedere la conversione del secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato?

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto Testo Unico Immigrazione, e dell'art. 38 comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, i lavoratori stranieri che alla scadenza del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale hanno fatto rientro nel loro paese e sono autorizzati a rientrare in Italia per un secondo periodo di lavoro stagionale, ai quali viene offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, purché rientri nel limite delle quote per lavoro subordinato annualmente stabilite con il decreto flussi.
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è possibile solo se il permesso non è ancora scaduto.
La richiesta di conversione può essere presentata dal lavoratore allo Sportello Unico competente solo dopo la pubblicazione del decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso ed a decorrere dalla data indicata nel decreto stesso, tramite il sistema di inoltro telematico del Ministero dell'Interno, utilizzando il modello VB.
Nell'ipotesi in cui la Direzione Provinciale del Lavoro accerti che non sussiste la disponibilità di quote, lo Sportello Unico ne darà comunicazione al cittadino straniero.
Nel caso di sussistenza della quota, invece, il cittadino straniero, verrà convocato presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno e ritirare il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Provvederà la Questura a convocarlo per la consegna del permesso di soggiorno. Lo straniero non sarà così tenuto a rientrare in patria e chiedere alla Rappresentanza diplomatico – consolare il rilascio di un nuovo visto di ingresso.
Per approfondimenti: Portale Integrazione Migranti