Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti
In caso di non completamento del dottorato di ricerca occorre restituire le somme percepite?
Con l'art. 5 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011 n. 119 è stato chiarito che la restituzione degli importi corrisposti al dipendente in aspettativa retribuita (nel caso in cui vi sia stata questa opzione da parte dell'interessato) è dovuta solo se il dipendente cessa da qualsiasi rapporto di lavoro o di impiego con l'amministrazione pubblica nei due anni successivi al conseguimento del dottorato. Nessuna ripetizione è prevista nel caso di passaggio per mobilità o vincita di concorso presso altra amministrazione, come precisato dal Dipartimento della funzione pubblica nella Circolare 7 ottobre 2011 n. 12. La motivazione di questa esplicita disciplina - secondo il DFP - risiede nella consapevolezza del valore dell'accrescimento culturale e professionale che di regola consegue al dottorato, valore che non è e non può essere limitato alla singola istituzione di appartenenza, ma è riferito all'intero apparato pubblico che si arricchisce nel suo complesso di professionalità.