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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali sono le tutele previste dall’ordinamento in materia di diritto del minore alla famiglia?


L’ordinamento giuridico riconosce espressamente il diritto del bambino alla propria famiglia: l’art.1 della Legge 28 marzo 2001, n. 149, ampliando il contenuto delle norme presenti nella Legge 4 maggio 1983, n. 184, solennemente proclama che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. Si riconosce in tal modo al soggetto in formazione non solo un generale diritto soggettivo a poter vivere e crescere in un ambiente familiare, ma anche prioritariamente, a poter crescere nel proprio ordinario ambiente di vita e quindi nella propria famiglia, con i suoi genitori.
Il riconoscimento di questo fondamentale diritto del minore comporta due centrali conseguenze:
1) che il distacco del bambino dalla propria famiglia è giustificabile solo se le carenze del proprio nucleo familiare siano tali da mettere in pericolo lo sviluppo umano del ragazzo;
2) l’interesse del minore alla crescita nella famiglia di origine deve essere perseguito anche a costo di impegnare le strutture sociali in misure di sostegno di particolare intensità a favore del minore stesso e dei genitori. L’azione di sostegno non è solo una misura di ordine economico ma anche di ordine psicologico e pedagogico. In tal senso l’ordinamento prevede specifiche norme:
a) la Legge 28 agosto 1997, n. 285, "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza", che prevede espressamente, accanto ad azioni positive a favore dei minori, anche azioni positive a favore della famiglia;
b) la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 novembre 2000, n. 328 che prevede, come obiettivi di priorità sociale, la valorizzazione e il sostegno alle responsabilità familiari e il rafforzamento dei diritti del minore;
c) la Legge 8 marzo 2000, n. 53, "Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città", che promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, cura e formazione prevedendo la possibilità di congedi per entrambi i genitori per la cura dei figli.