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 Contatti BRUSCIANO I. C. DE FILIPPO

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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali sono le caratteristiche della mediazione penale nel processo minorile?

Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 all'articolo 28, nel disciplinare la sospensione del processo con messa alla prova, sancisce che il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato. Tale norma tende a responsabilizzare al massimo il minore colpevole e a sviluppare un processo di rivisitazione dell’atto antisociale posto in essere.
Specificamente si cerca di introdurre nell’intervento penale un modello riparativo e conciliativo che, avvicinando la vittima al colpevole, tende a ricostruire quel rapporto sociale che il reato ha interrotto. Questo intervento si articola sull’impegno del colpevole a riparare le conseguenze dannose del reato e a realizzare una conciliazione con la vittima del comportamento criminoso.
Il mediatore ha il compito di facilitare la comunicazione oltre che di garantire le regole di interazione verbale che all'inizio dell'incontro di mediazione vengono prioritariamente esplicitate, condivise ed accolte dalle parti. L'esito del percorso di mediazione penale si configura come positivo o negativo e viene comunicato al giudice dal mediatore, senza riferire motivazioni specifiche data la riservatezza dell'incontro.
Per esito positivo s'intende una ricomposizione o significativa riduzione del conflitto: in tal caso si prevede la possibilità di definire accordi di riparazione riguardanti interventi diretti alla vittima, compreso il risarcimento, o attraverso lo svolgimento di attività di utilità sociale.