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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Un lavoratore, in seguito al fallimento dell'azienda per cui lavora, ha diritto al TFR e al pagamento delle ultime mensilità?

Con sentenza n. 1106 del 9/2/99 la Corte di cassazione ha affermato essenzialmente l'obbligo del Fondo di garanzia dell'Inps di pagare le ultime retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro dichiarato fallito. La normativa di riferimento a tale riguardo è dettata dall'art. 2 D. Lgs. 80/82, che ha dato attuazione alla direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. Il citato art. 2 D. Lgs. 80/82 ha riconosciuto al lavoratore la facoltà di chiedere al Fondo di garanzia dell'Inps il pagamento delle ultime tre retribuzioni, che non siano state corrisposte dal datore di lavoro, sempre che le retribuzioni in questione siano state maturate nei dodici mesi antecedenti l'apertura della procedura per la dichiarazione di fallimento.
Precisamente possono essere posti a carico del Fondo (circolare INPS n. 53 del 2007) solo i crediti di lavoro maturati nell’ultimo trimestre ed aventi natura di retribuzione propriamente detta, compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive, nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità; devono invece essere escluse l’indennità di preavviso, l’indennità per ferie non godute, l’indennità di malattia a carico dell’INPS che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.
Per gli altri crediti da lavoro dipendente è necessario attendere la chiusura della procedura fallimentare.
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