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 Contatti GIUSEPPE NICOLINI

Nome tipo amministrazioneScuole secondarie di secondo grado
Descrizioneistituto principale di II grado
 IndirizzoVia S. Franca 35
CAP29100
ComunePiacenza
Sigla provinciaPC

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali norme stabiliscono che il padre lavoratore dipendente possa usufruire di riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente?

L’art. 40, lett. c, del Decreto Legislativo n. 151/2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - prevede che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”.
La Circolare Inps n. 112 del 15.10.2009 introduce la possibilità per il padre di beneficiare di “permessi per la cura del figlio” anche quando la madre sia non solo “lavoratrice autonoma” ma addirittura casalinga.
Le nuove disposizioni arrivano in seguito alla Sentenza n. 4293/2008 del Consiglio di Stato del 9 settembre 2008, in base alla quale la ratio della norma è "rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità in attuazione delle finalità generali scolpite dall'articolo 31 della Costituzione" e ciò induce a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre oltre che nell'ipotesi di madre lavoratrice autonoma, anche nel caso di madre casalinga.
Dello stesso tenore sono la Lettera Circolare B/2009 del 12/05/2009 e la Lettera Circolare C/2009 del 16/11/2009 diffuse dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la nota operativa INPDAP n. 23 del 13 ottobre 2011.
Pertanto, in presenza delle predette condizioni, opportunamente documentate, il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro (2 ore per un orario di lavoro giornaliero di 8 ore, 1 ora se l'orario giornaliero è inferiore alle 6 ore), entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001).
Il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge).
In caso di parto plurimo il padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i 3 mesi dopo il parto.