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 Contatti Ufficio Relazioni con il Pubblico - S.O.T. di Malpensa

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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

La pensione di reversibilità o indiretta è sempre riconosciuta al coniuge superstite nella misura del 60%?

In alcuni casi la quota riconosciuta al coniuge superstite non risposato può subire delle decurtazioni.
In particolare la situazione delineata può verificarsi in concomitanza di decessi intervenuti dal 1° dicembre 2011 nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni (art. 18, comma 5 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, Circolare Inps n. 84 del 14-06-2012).
In presenza di tali ipotesi la quota del 60% spettante al coniuge superstite, rispetto alla disciplina generale, dovrà essere ridotta del 10% in ragione di ogni anno mancante a 10 anni. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.
La decurtazione della pensione ai superstiti non opera comunque in presenza di figli minori, studenti o inabili che alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato facciano parte del nucleo familiare e siano stati a suo carico.
I destinatari della normativa richiamata sono il coniuge, il coniuge separato legalmente, l'ex coniuge divorziato titolare dell’assegno divorzile. Occorre fare attenzione ai seguenti aspetti:
- il coniuge diventa automaticamente titolare del diritto di pensione;
- il coniuge legalmente separato avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale;
- l'ex coniuge divorziato superstite titolare dell’assegno divorzile ha diritto alla pensione se la data di inizio del rapporto assicurativo dell’assicurato o del pensionato, sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.
Nel caso di più coniugi divorziati superstiti, in possesso dei requisiti necessari, sarà il Tribunale a stabilire le quote loro spettanti.
Analogamente nel caso di concorso di più coniugi divorziati con il coniuge superstite sarà ancora il Tribunale a provvedere alla ripartizione della pensione.