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 Contatti Acquirente Unico - Sportello per il Consumatore di Energia

 Ente di appartenenzaAutorità per l'energia elettrica e il gas
 Tipologia unitàPunto Contatto Cittadino
 IndirizzoVia Guidubaldo Del Monte 72
CAP00197
ComuneRoma
Sigla provinciaRM
 Telefono199 419 654
 Emailinfo.sportello@acquirenteunico.it
 Fax800.185.024 - 800185025
 Sito websito internet
 Numero verde800.166.654

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Il condominio deve versare la ritenuta d'acconto relativa alla manutenzione di una caldaia a gas?

Il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta dovuta sui corrispettivi, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa. La ritenuta è operata anche se i corrispettivi si riferiscono ad attività commerciali non esercitate abitualmente (redditi diversi). La ritenuta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata, utilizzando il Modello F24.
Sono, invece, esclusi dall'applicazione della ritenuta i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da quelli di opera come, per esempio, i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, di trasporto e di deposito, a meno che il corrispettivo non sia corrisposto in base a contratto di servizio di energia.”
Le prestazioni d’impresa occasionale oggetto del contratto d’appalto quali attività di pulizia, manutenzioni di caldaie, ascensori, giardini, piscine ed altre parti comuni dell’edificio sono soggette alle ritenuta del 4%.
Per approfondimenti: Agenzia delle Entrate