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 Contatti " F. DAVERIO"

Nome tipo amministrazioneIstituti di istruzione superiore
Descrizioneistituto di istruzione superiore
 IndirizzoVia Bertolone, 13
CAP21100
ComuneVarese
Sigla provinciaVA
 Telefono0332283200
 Emailvais01300g@istruzione.it
 Fax0332239389

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

E' possibile stipulare un contratto di lavoro subordinato con un apolide?

Si, gli apolidi sono equiparati agli stranieri e pertanto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto Testo Unico Immigrazione.
L'art. 1 del D. Lgs. 286/1998, cosiddetto Testo Unico Immigrazione, stabilisce che "Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri".
A livello pubblicistico l'apolide viene quindi equiparato allo straniero ed è pertanto soggetto a permessi e limitazioni per quanto riguarda il suo soggiorno e se del caso, ad espulsione, pur essendone vietata l'estradizione nei casi in cui non è consentita per i cittadini stranieri. All’apolide riconosciuto in Italia come tale viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
L'art. 14 comma 1 lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che detta le modalità applicative della legge, sancisce che "il permesso di soggiorno per ... motivi umanitari ... consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo...".
L'art. 5-bis del suddetto D.lgs. 286/1998 disciplina il "Contratto di soggiorno per lavoro subordinato" anche con gli apolidi:
"1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita' di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto in base a quanto previsto dall'art. 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avra' luogo la prestazione lavorativa secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione."