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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Gli immigrati possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive anche per i procedimenti disciplinati dal Testo Unico Immigrazione (D.lgs. 286/98) e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 394/99)?

Con il DECRETO-LEGGE 22 agosto 2014, n. 119 è stato ulteriormente rinviata di un anno, ovvero al 30 giugno 2015, la completa parificazione fra cittadini italiani e cittadini stranieri rispetto alle autocertificazioni, pertanto fino a suddetta data, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia potranno autocertificare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, e comunque non nei casi (ad es. istanze relativi a permessi di soggiorno e ricongiungimenti familiari) in cui l'esibizione o la produzione di specifici documenti derivi da disposizioni del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto Testo Unico Immigrazione, o del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, il relativo regolamento di attuazione, come ai sensi dell'art. 40 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
La piena parificazione tra italiani e stranieri in materia di autocertificazioni doveva entrare in vigore il 1 gennaio 2013, in base a quanto previsto dall’articolo 17, comma 4-quater, del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni con la Legge 4 aprile 2012, n. 35. A gennaio 2013 non essendo ancora state definite le modalità di acquisizione d’ufficio dei dati da parte delle Questure e Prefetture attraverso il collegamento con le diverse banche dati si era proceduto a un primo rinvio di sei mesi (Legge 24 dicembre 2012, n. 228), poi prorogato di ulteriori sei mesi (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2013). A gennaio 2014 si è reso necessario un nuovo provvedimento di proroga di sei mesi (Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150) ed ora con il nuovo D.L. 119/2014 è stata disposta la proroga di un ulteriore anno.
A partire da luglio 2015 invece i cittadini stranieri saranno equiparati agli italiani riguardo alla possibilita' di ricorrere a dichiarazioni sostitutive nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: pertanto gli immigrati potranno produrre le autocertificazioni e sarà l'amministrazione ad acquisire d'ufficio la prescritta documentazione in materia di immigrazione. Ad ogni modo, le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 possono essere utilizzate limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici in Italia.