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 Contatti Centro Studi e Documentazione per le Autonomie locali del Consiglio regionale del Piemonte

 Ente di appartenenzaConsiglio Regionale del Piemonte
 Tipologia unitàBiblioteca
 IndirizzoVia Confienza, 14
CAP10121
ComuneTorino
Sigla provinciaTO
 Telefono011-5757375/298
 Emailcentro.autonomielocali@consiglioregionale.piemonte.it
 Fax011-5757566
 Sito websito internet

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Nel caso in cui un soggetto non abbia ancora stabilito la residenza in un Comune nel quale, però, dimora, è necessario che comunichi la propria presenza, anche se solo temporanea, all'amministrazione comunale?

No non c'è alcun obbligo. Esiste uno schedario della popolazione temporanea, come previsto dall'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) al quale è possibile iscriversi.
Iscrizione allo schedario
Possono iscriversi allo schedario della popolazione temporanea sia i cittadini italiani (anche iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero – AIRE), che i cittadini stranieri, che rispettino il requisito di dimorare abitualmente in un comune da non meno di quattro mesi (per qualsiasi motivo di lavoro, famiglia, studio etc...) non trovandosi, ancora, in condizione di stabilirvi la residenza. L'iscrizione di un soggetto può avvenire direttamente, per se' e per gli eventuali componenti del proprio nucleo familiare, presentando la domanda di iscrizione all'ufficio Anagrafe del comune (unitamente ad un documento di riconoscimento e/o al permesso di soggiorno), oppure “d'ufficio”, qualora l'ufficiale di Anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel territorio comunale. Il soggetto iscritto allo schedario della popolazione temporanea è escluso dal rilascio di certificazioni anagrafiche.
Validità dell'iscrizione e revisione dello schedario
Lo schedario della popolazione temporanea viene revisionato periodicamente, almeno una volta l'anno, per eliminare dall'elenco le schede di persone non più dimoranti temporaneamente nel comune (per decesso, allontanamento, o residenza). L'iscrizione, dunque, è valida un anno; dopo questo termine l'ufficiale di Anagrafe provvede alla cancellazione dei soggetti dallo schedario e sarà necessario procedere con una nuova iscrizione. Ogni iscrizione, o cancellazione, dallo schedario deve essere comunicata all'ufficiale di Anagrafe dell'eventuale comune di residenza.