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 Contatti Ufficio locale di Santa Maria Capua Vetere

 Ente di appartenenzaAgenzia delle Entrate
 Tipologia unitàPunto Contatto Cittadino
 IndirizzoPiazza San Pietro 1
CAP81055
ComuneSanta Maria Capua Vetere
Sigla provinciaCE
 Telefono0823/699511
 EmailUL.SANTAMARIACAPUAVETERE@AGENZIAENTRATE.IT
 Fax0823/699536
 Sito websito internet
 Numero verde848 800 444

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quanto spetta di Cassa integrazione guadagni straordinaria e qual è la relativa durata?

La Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) è un'indennità pari all’80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero ore ed il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali.
L’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.
Così come precisato dalla Circolare Inps n. 14 del 30/01/2013, per il 2013 l'importo lordo è di euro 959,22 per una retribuzione inferiore o uguale ad 2.075,21 e di euro 1.152,90 per un retribuzione superiore a 2.075,21.
Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
La somma complessiva da erogare deve essere decurtata di un importo pari all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%).
Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.
La durata è variabile in relazione ai seguenti casi:
- in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale: 24 mesi prorogabili due volte per 12 mesi con due provvedimenti distinti;
- in caso di crisi aziendale: al massimo 12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi;
- in caso di procedure esecutive concorsuali: 12 mesi prorogabili per ulteriori 6 mesi.
Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari erogati a qualsiasi titolo non possono eccedere i 36 mesi nell’arco di un quinquennio computando in tale limite temporale anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni determinate da situazioni temporanee di mercato.