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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Cosa fare se si commettono infrazioni alle norme stradali in un paese UE

Con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.37 entrato in vigore il 22 Marzo 2014 che ha recepito in Italia la Direttiva 2011/82/UE sono state introdotte nuove modalità di scambio dei dati tra Paesi dell'UE relativamente agli intestatari di veicoli immatricolati in un Paese membro, così da agevolare l'identificazione dei trasgressori che infrangono norme stradali e le conseguenti sanzioni da applicare.
Tale scambio dei dati avviene attraverso dei punti di contatto nazionali (in Italia la Motorizzazione civile), con richieste inviate dagli organi di Polizia. Solo il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca non sono vincolate dalla Direttiva, non avendola adottata.
La Direttiva 2011/82/UE e pertanto il D.lgs.37/2014 prevedono, una volta individuato il trasgressore, l'invio da parte dell'organo di Polizia del Paese membro ove l'infrazione è stata commessa, di una comunicazione informativa scritta “lettera di informazione”, contenente gli estremi dell'infrazione e le sanzioni applicabili oltre ad un questionario, cosiddetto “Modulo di risposta”, con il quale l'interessato può eventualmente fare correzioni, comunicazioni od anche contestare l'infrazione rispondendo entro 60 giorni. Su suddetto modulo è indicata l'autorità che si occupa di esaminare il caso e le osservazioni inviate, il cui esito viene comunicato entro ulteriori 60 giorni dalla risposta al questionario e pertanto tale procedura può determinare l'annullamento di atti formali già emessi o in corso di emissione.
Ovviamente in merito alle regole, alle sanzioni e alla loro modalità di applicazione le norme di riferimento sono quelle dello paese UE dove viene commessa l'infrazione (in Italia il codice della strada, D.lgs.285/92).
E’ bene precisare che la Direttiva 2011/82/UE e pertanto il D.lgs.37/2014 non entrano nel merito dei casi di mancato pagamento e delle azioni di riscossione delle multe: nella UE vige il reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, ma la riscossione transfrontaliera è disciplinata in modo diverso a seconda del Paese di infrazione.