pasemplice.it

 Contatti Comune di Casalmaggiore

Nome tipo amministrazioneComuni
 IndirizzoPiazza Garibaldi 26
CAP26041
ComuneCasalmaggiore
Sigla provinciaCR
 Telefono0375/284411
 Emailinfo@comune.casalmaggiore.cr.it
 Email PECprotocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it
 Fax0375/200251
 Sito websito internet

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Che cos'è un testamento olografo?

Il testamento olografo (articolo 602 del codice civile) è il testamento redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore. Requisiti di tale tipologia di testamento sono:
- autografia: il testamento olografo deve essere interamente scritto a mano dal testatore per stabilire l’autenticità del documento. Un documento scritto al computer o a stampatello è quindi invalido;
- data: comprende l’indicazione del giorno, mese e anno in cui il testamento è stato scritto;
- sottoscrizione: ha la funzione di individuare il testatore e il carattere definitivo della volontà manifestata nello scritto. Comprende di regola il nome e il cognome, ma è valida anche quando, pur non indicando nome e cognome, permette di individuare con certezza la persona del testatore. Deve essere posta in calce alle disposizioni, pertanto eventuali disposizioni aggiunte ma non sottoscritte sono prive di valore.
Se manca l’autografia o la sottoscrizione il testamento è nullo. Se invece manca la data (o è incompleta o impossibile), il testamento è annullabile (articolo 606 del codice civile).
Il testatore può decidere di ritirare il testamento olografo depositato presso il notaio in qualsiasi momento (articolo 608 del codice civile). In questo caso il notaio redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione. Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo. Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.
Per rendere possibile la conoscenza del contenuto delle disposizioni testamentarie e consentirne l’esecuzione è necessario procedere alla pubblicazione del testamento olografo (articolo 620 del codice civile).
A tal fine chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio appena ha notizia della morte del testatore. Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.
Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.