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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

In cosa consiste e a chi spetta la mobilità?

La mobilità è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro.
L'indennità spetta ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro:
- licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste;
- in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro;
- che erano stati assunti a tempo indeterminato da: imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre; imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre; cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre; imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità, aziende in regime transitorio (aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre, agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre, imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre).
Dal 01/01/2005 può beneficiare della prestazione il personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre.
Dal 01/01/2013 il trattamento straordinario di integrazione salariale viene esteso alle seguenti imprese (Circolare Inps n. 2 del 07/01/2013):
- imprese esercenti attività commerciali, con più 50 dipendenti fino a 200;
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
- imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
La prestazione a sostegno del reddito viene corrisposta in caso di licenziamento per:
- esaurimento della cassa integrazione straordinaria;
- riduzione di personale;
- trasformazione dell'attività aziendale;
- ristrutturazione dell'azienda;
- cessazione di attività aziendale.
ASpI: dal 1° gennaio 2013 e con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria determinatisi a partire da tale data, è stata introdotta la nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), che sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, l’indennità di disoccupazione speciale nell’edilizia e dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 (Circolare Inps n. 140 del 14/12/2012; Circolare Inps n. 142 del 18/12/2012).