Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti
Un geometra professionista che ha dei contributi versati alla Cassa nazionale geometri può ricongiungere questi contributi con quelli Inps? Per i liberi professionisti la procedura è onerosa?
La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle Casse dei professionisti avviene sempre con pagamento di un onere da parte del richiedente.
La Legge 7 febbraio 1979, n. 29 disciplina la ricongiunzione dei periodi di contribuzione in enti e casse di previdenza diverse, stabilendo all'art. 1 che al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'Inps o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere in qualsiasi momento la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le citate forme previdenziali, mediante l'iscrizione nell'a.g.o. e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative.
Ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 45, la gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme versate dalle gestioni o dalle gestioni assicurative.
Il pagamento della somma dovuta può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa.
Per approfondimenti: Inps - La ricongiunzione dei contributi; Inps - Circolare n. 142 del 05/11/2010