Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti
Esiste un elenco pubblico delle caselle di posta elettronica certificata?
Il Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179 (noto come il Decreto Crescita 2.0), convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha ridefinito l’insieme degli indici contenenti gli indirizzi di posta certificata. Il riassetto è stato ottenuto sia determinando, in alcuni casi, una nuova configurazione degli elenchi esistenti, sia attraverso l’istituzione di nuovi indici.
La normativa vigente contempla diversi di indici degli indirizzi PEC riferiti a specifiche categorie di soggetti:
Pubblica Amministrazione e Gestori di pubblici servizi: la riforma ha novellato l'articolo 57-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, CAD (di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82), istituendo l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi che ha la funzione di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi. Il legislatore, per favorire la comunicazione tra i cittadini e i soggetti che svolgono funzioni pubbliche ha esteso l’obbligo di iscrizione all’indice (già previsto per le PA) anche ai gestori di pubblico servizio. La gestione dell’Indice è affidata all’Agenzia per l’Italia Digitale.
Imprese e professionisti: il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione dell’obbligo contenuto nel D.L. 179/2012, ha istituito l’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), che raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio nazionale. L'indice è alimentato (e aggiornato puntualmente) con le informazioni contenute negli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali. L’INI-PEC è realizzato in formato aperto, conformemente alle disposizioni di legge. L'accesso all'INI-PEC è libero, gratuito e non necessita di autenticazione o programmi aggiuntivi.
Cittadini: l’art. 3-bis del CAD (introdotto dall’art. 4 del Crescita 2.0) riconosce al cittadino la facoltà di comunicare in via esclusiva con la PA attraverso il canale telematico. Il cittadino che vuole avvalersi di questa possibilità deve comunicare alla pubblica amministrazione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata gratuita al cittadino (CEC PAC) indicando la volontà di farne il suo domicilio digitale. Il domicilio digitale comunicato dal cittadino sarà inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (che dovrà essere realizzato entro il 31 dicembre 2014), e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. E' importante evidenziare che il servizio di Postacertificat@ (CEC-PAC), utilizzato solo per comunicazioni verso la PA, sara' progressivamente sospeso.