Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti
Sono previste disposizioni sulla possibilità di scegliere la sede di lavoro per i lavoratori disabili e/o per i familiari che prestano assistenza ad un disabile?
Si, l'articolo 33, al comma 5, della Legge 104 del 1992 stabilisce che "il lavoratore che assiste il familiare con handicap grave ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".
Il comma 6 inerente i lavoratori disabili prevede che "la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità... ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
La scelta della sede di lavoro non si configura come un diritto soggettivo: la norma precisa che la scelta è riconosciuta solo ove sia possibile, configurandola pertanto come un interesse legittimo che può essere condizionato, ad esempio, da obiettive esigenze di servizio.