Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti
Quali sono le tutele previste dall’ordinamento per il caso in cui il minore sia sottratto al suo ambiente familiare?
L’ordinamento giuridico italiano prevede varie ipotesi criminose per il caso in cui il minore sia sottratto al suo ordinario ambiente familiare:
Sottrazione consensuale di minorenne (art. 573 C.P.): consiste nel sottrarre un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, con consenso di esso, al genitore esercente la podestà o al tutore ovvero nel ritenerlo contro la volontà del medesimo genitore o tutore. Questa fattispecie di reato presuppone pertanto da una parte il consenso del minore e dall’altra il dissenso degli esercenti la podestà o la tutela. Il dissenso può anche essere presunto in base alle circostanze e modalità del fatto.
Sottrazione non consensuale (art. 574, comma 2 C.P.): è l’ipotesi in cui venga sottratto o ritenuto un minore che abbia compiuto gli anni quattordici senza il consenso e cioè con violenza, minaccia o inganno.
Sottrazione di un minore di quattordici anni (art. 574, comma 1 C.P.): è l’ipotesi in cui venga sottratto al genitore esercente la podestà, o al tutore o al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero sia ritenuto contro la volontà dei medesimi il minore di anni quattordici. Il reato di sottrazione di minori infraquattordicenni tutela il bene giuridico della podestà genitoriale, per cui è configurabile sia nel caso di sussistente matrimonio sia nell’ipotesi di famiglia di fatto.
Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388, comma 2 C.P.):è l’ipotesi criminosa prevista per chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che concerna l’affidamento dei minori.