Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti
Nel caso in cui avverso una sanzione irrogata per violazione delle norme del Codice della Strada si scelga di proporre opposizione, qual'è l'organo giudiziario competente?
Come stabilito dall'articolo 204 bis Codice della Strada è possibile promuovere ricorso giurisdizionale dinanzi al Giudice di Pace del luogo ove e' stata commessa la violazione.
Il ricorso potrà esser promosso anche di persona ed inviandolo per raccomandata a/r, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento a cui ci si oppone (nel caso di multe il verbale).
Il termine era di 60 giorni fino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.150/2011. Per le violazioni commesse a decorrere dal 6/10/2011 il termine per l'impugnazione è stato ridotto a 30 giorni dalla data dell'avvenuta notifica o comunicazione dell'infrazione.
N.B. Il ricorso al Giudice di Pace è ammissibile contro le sanzioni amministrative di importo non superiore ai 15.493 euro. Per le sanzioni di importo maggiore occorrerà rivolgersi al Tribunale, come disposto dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 150/2011.
In alternativa, nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, si potrà proporre ricorso al prefetto (articolo 203 del Codice della strada) del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
Il ricorso può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.