Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti
Si può recedere anticipatamente dal contratto stipulato con gestori di servizi di telefonia, internet e comunicazioni elettroniche?
Il recesso anticipato, senza penali, dai servizi di telefonia e comunicazione elettronica è stato previsto e disciplinato dal Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni, che all’art.1 comma 3 dispone:
[...] I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni. [...]
L’Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni (AGCOM) ha adottato la Guida ai servizi di comunicazione elettronica e le specifiche Linee guida della direzione tutela dei consumatori sull’argomento cui si rinvia per approfondimenti e dettagli.