Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti
E' riconosciuto alle persone invalide il diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni specialistiche?
Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni specialistiche. Lo stato e il grado di invalidità devono essere accertate dalla competente Commissione medica della ASL di residenza. Tale accertamento costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’attestato di esenzione.
Il Ministero della Salute, con Decreto ministeriale 1° febbraio 1991, art. 6, indica le categorie di invalidi che godono di questo beneficio.
Le seguenti categorie sono esenti da tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e dalle altre prestazioni specialistiche:
invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V;
invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3;
invalidi civili con indennità di accompagnamento;
ciechi e sordomuti;
ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (categoria equiparata dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra);
vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata.
Per le categorie di seguito elencate è, invece, prevista l'esenzione per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante:
invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII;
invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3;
coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.
Gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.
Per avere informazioni sulle esenzioni dal ticket sui medicinali, introdotto da norme regionali, gli assistiti dovranno rivolgersi alla Regione di appartenenza.