Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti
Per guida senza casco di un ciclomotore è contestata, nei giorni successivi, oltre alla sanzione pecuniaria anche il fermo amministrativo del ciclomotore. E' legittimo, in caso di mancato fermo e contestazione immediata, applicare anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo?
L'art. 171 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" prevede l'obbligo ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Chiunque viola tale norma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 323,00.
Lo stesso articolo, al comma 3, prevede come sanzione accessoria anche il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni (diventano 90 giorni nel caso in cui la stessa violazione venga commessa per almeno due volte nel corso di un biennio).
E' prevista anche la decurtazione di 5 punti nel caso il conducente maggiorenne sia senza casco e/o il conducente maggiorenne trasporti un passeggero minorenne senza casco.
Per approfondimenti: Polizia di Stato