Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti
Come avviene la ricongiunzione in Fondi diversi dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ?
L' art. 2 della Legge 7 febbraio 1979, n. 29 prevede che il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione:
• nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
• in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria predetta;
• nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’Inps
può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione dei quali sia titolare. L’interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda ovvero nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
Tale tipo di ricongiunzione è onerosa.
Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi” avveniva senza oneri per il richiedente. Dal 01 luglio 2010 invece anche tale tipo di ricongiunzione è diventata onerosa, così come statuito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successivamente precisato dalla Circolare Inps n. 142 del 05 novembre 2010.
L’onere viene determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici.
Le somme a carico del richiedente possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale (la rateazione non può superare la metà dei mesi ricongiunti, prevede un primo versamento di importo pari a tre rate e comporta maggiorazione di interessi). Qualora entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda, l’interessato non provveda a confermare l’operazione di ricongiunzione con il pagamento dell’intero onere o delle prime tre rate, si intende che abbia rinunciato all’operazione di ricongiunzione.
Se interviene il pensionamento nel corso della rateazione, le rate dell’onere ancora dovute possono essere trattenute direttamente dai ratei di pensione