Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti
In che modo il cittadino interessato al procedimento può esercitare il suo diritto di accesso ai documenti in forma telematica?
La normativa in tema di procedimento amministrativo (Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.) attribuisce il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi a tutti i soggetti privati (compresi i c.d. controinteressati e i portatori di interessi pubblici o diffusi) che vantano un interesse diretto, concreto, attuale, riconducibile ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento rispetto al quale si richiede l’accesso. Il diritto di accesso previsto dalla Legge 241/90 non è riconosciuto a tutti i cittadini ma solamente a quanti si trovino in una particolare relazione “qualificata” con il documento in possesso dell’amministrazione. L’esercizio di questo diritto dovrà, quindi, avvenire in forme che garantiscano l’identificazione informatica della persona che presenta la richiesta di accesso.
Anche queste richieste, quindi, dovranno essere conformi a quanto previsto dall’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) per la presentazione valida di istanze e documenti alla PA.
In particolare, la richiesta di accesso agli atti da parte dei soggetti interessati potranno essere considerate valide solo se ricorre almeno uno dei seguenti presupposti:
la richiesta è sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;
l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;
l’autore è identificato grazie a strumenti specifici, predisposti dalle amministrazioni per l’individuazione del soggetto che richiede il servizio;
le istanze e le dichiarazioni sono presentate allegando una copia (acquisita sotto forma di immagine) non autenticata di un documento di identità valido;
quando la richiesta viene trasmessa dall’autore mediante la propria casella di postacertificat@ gratuita per il cittadino, o tramite le c.d. PEC-ID previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2012. E' importante evidenziare che il servizio di Postacertificat@ (CEC-PAC), utilizzato solo per comunicazioni verso la PA, sara' progressivamente sospeso. L’utilizzo di questi strumenti, effettuato richiedendo la ricevuta completa, sostituisce la firma elettronica avanzata nei confronti della pubblica amministrazione (art. 61 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013).