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E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo [1]

Elenco degli uffici pubblici di categoria E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo nella Regione Sicilia.

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Una pubblica amministrazione può rifiutarsi di ricevere comunicazioni attraverso la PEC?

No. La posta certificata costituisce lo strumento privilegiato per le comunicazioni, in via telematica, tra il cittadino e la PA. Gli artt. 6 e 48 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82, hanno fissato il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni, per le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo, devono utilizzare la posta elettronica certificata. La PEC, infatti, rientra tra le modalità valide per l’invio in forma telematica di istanze e dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione, individuate dall’art. 65 del Codice dell’amministrazione digitale.
Inoltre, l’art. 3-bis del CAD, introdotto dal c.d. Decreto crescita 2.0 – Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 – attribuisce ai cittadini la facoltà di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata gratuita quale suo domicilio digitale. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il domicilio digitale dichiarato costituisce il canale di comunicazione esclusiva tra il cittadino che ha effettuato la dichiarazione e le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica. E' importante evidenziare che il servizio di Postacertificat@ (CEC-PAC), utilizzato solo per comunicazioni verso la PA, sara' progressivamente sospeso
Infine, l’art. 65 del CAD, come modificato dall’art. 6 del citato c.d. Decreto crescita 2.0, ha individuato una specifica ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare a carico del titolare dell’ufficio che, a seguito di un’istanza o di una dichiarazione presentata in via telematica nelle forme previste dalla legge, non provveda ad avviare il procedimento
La normativa sulla PEC è consultabile sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale.