Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti
Quali sono i compiti delle comunità per i minori nel sistema penale minorile?
Nelle Comunità per minori si assicura l’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria nei confronti di minorenni autori di reato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 articoli 18, 18bis, 22, 36 e 37.
La finalità principale è avviare un processo di responsabilizzazione. A tale scopo viene predisposto un programma educativo individualizzato, con l’adesione del minore, tenuto conto delle risorse personali e familiari dello stesso e delle opportunità offerte dal territorio. Specificamente, il Decreto Leglislativo 28 luglio 1989, n. 272 all’articolo 10 prevede che i Centri per la giustizia minorile organizzino proprie Comunità di accoglienza di minori o stipulino convenzioni con comunità pubbliche o private, associazioni o cooperative che operano in campo adolescenziale e siano riconosciute o autorizzate dalla Regione competente.
Sotto la prospettiva dell’organizzazione e la gestione le Comunità per i minori devono rispondere ai seguenti criteri:
Costituirsi come organizzazione di tipo familiare che prevedano anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale;
Avere una capienza non superiore a dieci unità per consentire progetti personalizzati e una conduzione e un clima educativamente significativo;
Utilizzare operatori professionali delle diverse discipline;
Collaborare con tutte le istituzioni interessate e utilizzare tutte le risorse del territorio.