Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti
Quali sono i requisiti previsti per la concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri residenti in Italia?
I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere, ai sensi dell’art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, la cittadinanza italiana per residenza che verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno.
La cittadinanza può essere richiesta da:
straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a);
cittadino straniero, maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) ;
cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all’estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e può presentare domanda alla competente autorità consolare) (art.9, c.1, lett.c);
cittadino comunitario residente legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
apolide o rifugiato e residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e combinato disposto art.16 c.2);
cittadino straniero e residente legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f);
straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (art.4, c.2) presso il Comune di residenza.
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza (art 14 L.91/92).
L’istanza, compilata sull’apposito modello sul quale va apposta una marca da bollo da 16 euro va presentata alla Prefettura del luogo di residenza e deve essere corredata, oltre che della documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a € 200,00. Con la circolare n.11501/2009, il Ministero dell'Interno informa che è stato attivato il conto corrente 809020 intestato a 'Ministero dell'Interno DLCI - cittadinanza'. I bollettini si trovano presso le prefetture e negli uffici postali con 'Sportello Amico'. Per istanze presentate all'estero, il pagamento potrà avvenire con bonifici esteri o tramite il circuito europeo delle organizzazioni postali.