Esempio di risposta alle domande più frequenti
Quale è la norma che disciplina il divieto di sosta dei veicoli?
L'articolo 158 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" disciplina il divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
Testo dell'articolo 158
La fermata e la sosta sono vietate:
in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi da intralciare la marcia;
nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento. anche in loro prossimita';
in prossimita' e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle aree di intersezione;
nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
sui passaggi pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:
allo sbocco dei passi carrabili;
dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
in seconda fila, salvo che che si tratti di veicoli a due ruote;
negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche' negli spazi riservati allo stanzionamento dei veicoli in servizio di piazza;
sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per lo scarico e il carico delle cose, nelle ore stabilite;
sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
nelle aree pedonali urbane;
nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
Chiunque viola le disposizioni del comma I e delle lettere d), g) e h) del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 163 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 84 a euro 335 per i restanti veicoli.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 97 per i ciclomototir e motoveicoli a due ruote e da euro 41 a euro 168 per i restanti veicoli.
Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.