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 Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
 Comune Roma
 Responsabile Presidente ROBERTO RUSTICHELLI
 Indirizzo Piazza Verdi 6/A - 00198, Roma RM (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.agcm.it
 Tipologia Autorita' Amministrative Indipendenti (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 97076950589 (validato)
 Pec protocollo.agcm@pec.agcm.it
Facebook https://www.facebook.com/agcm.it/

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quando possono rientrare i coniugi in Italia con il minore straniero adottato?

Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'adozione avvenuta all'estero, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione internazionale sia conforme alle disposizione della Convenzione dell'Aja.
Specificamente, a seguito della pronuncia straniera il bambino affidato in adozione sarà trasferito in Italia con l’assistenza dell’Ente Autorizzato. In tale ambito assume rilevanza l’opportunità che i genitori adottivi si rechino nel paese di origine del minore e siano essi ad accompagnarlo nel suo nuovo paese per rendere meno traumatico il trasferimento. E’anzi da rilevare come diversi paesi di origine del minore adottabile richiedano un certo periodo di permanenza dei futuri genitori adottivi nel paese in modo da creare, prima del trasferimento, un significativo rapporto tra il bambino e coloro che saranno i suoi genitori. Il minore straniero, entrato in Italia ed in attesa dell’adozione o della trascrizione dell’adozione straniera, gode al momento del suo ingresso nel nostro Paese di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare. A garanzia del minore è previsto che dal momento dell’ingresso in Italia e per almeno un anno i servizi socio-assistenziali dell’Ente locale assisteranno gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Nel caso in cui il provvedimento straniero preveda solo un affidamento a scopo adottivo, il Tribunale per i Minorenni riconosce il provvedimento come affidamento preadottivo e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall’inserimento del minore nella nuova famiglia così come certificato dall’Ente autorizzato. Decorso tale periodo, se ritiene che sia nell’interesse del minore la permanenza nella sua nuova famiglia, pronuncia la adozione e ne dispone la trascrizione.
Per approfondimenti:

Ministero della Giustizia - adozione internazionale


Commissione adozioni internazionali - per adottare


Inoltre, per informazioni è disponibile il numero verde della Commissione per le Adozioni Internazionali 800.002.393 (lun-ven dalle 10:00 alle 13:00).