Esempio di risposta alle domande più frequenti
In caso di nome composto, riportato in modi diversi nei documenti amministrativi, è possibile scegliere di uniformare l'indicazione del nome in tutti i certificati?
Per sanare situazioni relative alla pluralità di prenomi e nomi composti da più elementi, anche separati tra loro, riportati in modo difforme su vari documenti, il soggetto interessato può dichiarare all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita (in cui è stato registrato il suo atto di nascita), l’esatta indicazione con cui tali nomi devono essere riportati nelle certificazioni di stato civile e d’anagrafe.
Può effettuare la dichiarazione il cittadino che ha avuto attribuito alla nascita, prima del 30/03/2001, un nome composto, così come previsto dall'articolo 36 (Indicazioni sul nome) del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile). Il procedimento non si applica alle persone nate dopo il 30/03/2000.
Senza alterare l’ordine dei vari elementi del nome, la persona interessata può chiedere di essere menzionato con il solo primo nome o, in caso di scelta fra più nomi posseduti, il primo ed il secondo nome oppure il primo, il secondo e il terzo, ma non il secondo e il terzo.
L'unica ipotesi in cui è possibile non tenere in considerazione l'ordine dei nomi è quella in cui la persona possa dimostrare di aver, precedentemente e per lungo tempo, utilizzato tale variazione (numero e ordine dei nomi) e di essere sempre stata identificata con quel nome; in questo caso il soggetto deve produrre, allegata alla dichiarazione, prova documentale (documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione, atti pubblici e scritture private) dell’uso costante ed ininterrotto di quel determinato nome.
Esempio: Maria Gloria Paola potrà scegliere di essere indicata come Maria, oppure come Maria Gloria o Maria Gloria Paola, ma non Gloria Paola, salvo presentazione di prova documentale.
La sottoscrizione della dichiarazione sul nome non è soggetta ad autenticazione, se presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta o fax.