Esempio di risposta alle domande più frequenti
Quando avviene e cosa comporta la dichiarazione di adozione?
Trascorso un anno dal decreto di affidamento preadottivo , il Tribunale, se ricorrono tutte le condizioni, pronuncia con sentenza l’adozione. L’adozione può essere pronunciata nei confronti di entrambi i coniugi anche nel caso di morte di uno dei genitori nel corso dell’affidamento, quando ciò sia nell’interesse del minore e il coniuge superstite lo richieda. Se è intervenuta separazione l’adozione può essere pronunciata, su richiesta dei genitori, nei confronti di entrambi o di uno solo di essi. Prima della pronuncia devono essere sentiti i coniugi adottanti e il minore che, se ha compiuto i quattordici anni, deve dare un espresso consenso all’adozione. La sentenza di adozione può essere impugnata entro trenta giorni dalla comunicazione con reclamo alla Corte d’appello; avverso la sentenza di questa è ammesso ricorso in Cassazione e la Suprema Corte deve fissare l’udienza entro sessanta giorni dal deposito degli atti. Divenuta definitiva la sentenza è trascritta , a cura del cancelliere del Tribunale, entro dieci giorni su apposito registro e comunicata all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato. Con la pronuncia definitiva di adozione il minore acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, come se fosse nato da loro, ne acquisisce e trasmette il cognome, stringe rapporti di parentela con tutti i parenti dei suoi nuovi genitori. Perde di contro ogni rapporto con la sua famiglia di origine come se questa un fosse mai esistita: restano salvi solo i divieti patrimoniali.
Per approfondimenti:
Ministero della Giustizia - adozione nazionale