Esempio di risposta alle domande più frequenti
Oltre alla laurea quali altri titoli di studio sono riscattabili a fini pensionistici?
E’ ammesso il riscatto del corso legale di laurea a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.
Si possono riscattare:
i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
i titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.
Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale possono essere ammessi a riscatto ai fini pensionistici - secondo le vigenti disposizioni in materia - i nuovi corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:
diploma accademico di primo livello;
diploma accademico di secondo livello;
diploma di specializzazione;
diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’art. 3, comma 6, Decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005) (Msg.15662 del 14/06/2010)
Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi.
A partire dal 12 luglio 1997 è data la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.