Esempio di risposta alle domande più frequenti
Il decreto del fare ha previsto un equo indennizzo per le imprese?
Si. L'articolo 28 del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98 introduce il diritto all’indennizzo automatico e forfetario: in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per la conclusione di una pratica, l’amministrazione è tenuta a corrispondere una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro.
La disposizione è immediatamente operativa per le domande relative all’avvio o all’esercizio dell’attività d’impresa presentate a partire dal 21 agosto 2013.
Quando l’amministrazione non rispetta i termini per il rilascio di un provvedimento che riguarda l’avvio o l’esercizio dell’attività d’impresa, l’interessato, entro 20 giorni, deve rivolgersi al responsabile appositamente nominato dall’amministrazione (titolare del potere sostitutivo), che deve concludere il procedimento nella metà del tempo originariamente previsto oppure deve liquidare 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro.
Nel caso in cui anche il responsabile del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento oppure non liquidi l’indennizzo, l’interessato può proporre ricorso al giudice amministrativo. In questo caso, il contributo unificato è ridotto alla metà.
La condanna dell’amministrazione è comunicata alla Corte dei Conti e al titolare dell’azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.
Entro 18 mesi, sulla base della prima sperimentazione, con un apposito decreto del Presidente del Consiglio, sentite le Regioni e i Comuni, verrà stabilita la conferma dell’indennizzo, la sua rimodulazione o estensione, anche graduale, agli altri procedimenti.