Esempio di risposta alle domande più frequenti
Nel conteggio dei 180 giorni di servizio previsti per il riconoscimento del punteggio annuale, si tiene conto anche dei festivi?
Tra i periodi computabili ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti non vanno computati solo i giorni di lezione, ma anche altri periodi quali:
- le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 della Legge 23 dicembre 1977 n. 937;
- le vacanze natalizie e pasquali;
- il giorno libero;
- i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche e amministrative);
- i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni (Circolare Ministeriale n. 180 dell’11.7.1979);
- il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
- la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
- il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico (Circolare Ministeriale 180 dell’11.7.1979);
- il primo mese di astensione obbligatoria per maternità (art. 31 del Regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, Circolare Ministeriale n. 54 del 23.2.1972, Circolare Ministeriale n. 180 dell’11.7.1979);
- il periodo prestato come preside incaricato (art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo 21 settembre 1973 n. 567, convertito in Legge 15 novembre 1973 n. 727 , richiamato anche dall’art. 1, comma 2 della Legge 10 giugno 1982, n. 349).
Non sono computabili: i periodi di ferie, i permessi retribuiti e non, le assenze per malattia, le aspettative, eccetto quelle parlamentari; i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame; le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della legge 23 dicembre 1977 n. 937.