pasemplice.it

 Agenzia Regionale per Le Erogazioni in Agricoltura della Regione Autonoma Valle D'Aosta Vallee' D'Aoste

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Agenzia Regionale per Le Erogazioni in Agricoltura della Regione Autonoma Valle D'Aosta Vallee' D'Aoste. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Agenzia Regionale per Le Erogazioni in Agricoltura della Regione Autonoma Valle D'Aosta Vallee' D'Aoste". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Agenzia Regionale per Le Erogazioni in Agricoltura della Regione Autonoma Valle D'Aosta Vallee' D'Aoste (AREA VDA)
 Comune Saint-Christophe
 Responsabile Direttore generale ANGELE BARREL
 Indirizzo Localita' La Maladiere n. 1 - 11020, Saint-Christophe AO (regione: Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)
 Sito istituzionale www.area.vda.it
 Tipologia Agenzie Regionali per le Erogazioni in Agricoltura (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 91050940070 (validato)
 Pec protocollo@pec.area.vda.it
 Altro l.imperial@area.vda.it

Esempio di risposta alle domande più frequenti

Nel conteggio dei 180 giorni di servizio previsti per il riconoscimento del punteggio annuale, si tiene conto anche dei festivi?

Tra i periodi computabili ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti non vanno computati solo i giorni di lezione, ma anche altri periodi quali:
- le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 della Legge 23 dicembre 1977 n. 937;
- le vacanze natalizie e pasquali;
- il giorno libero;
- i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche e amministrative);
- i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni (Circolare Ministeriale n. 180 dell’11.7.1979);
- il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
- la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
- il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico (Circolare Ministeriale 180 dell’11.7.1979);
- il primo mese di astensione obbligatoria per maternità (art. 31 del Regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, Circolare Ministeriale n. 54 del 23.2.1972, Circolare Ministeriale n. 180 dell’11.7.1979);
- il periodo prestato come preside incaricato (art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo 21 settembre 1973 n. 567, convertito in Legge 15 novembre 1973 n. 727 , richiamato anche dall’art. 1, comma 2 della Legge 10 giugno 1982, n. 349).
Non sono computabili: i periodi di ferie, i permessi retribuiti e non, le assenze per malattia, le aspettative, eccetto quelle parlamentari; i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame; le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della legge 23 dicembre 1977 n. 937.