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 Agenzia Regionale per La Sicurezza Territoriale e La Protezione Civile

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Agenzia Regionale per La Sicurezza Territoriale e La Protezione Civile. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Agenzia Regionale per La Sicurezza Territoriale e La Protezione Civile". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Agenzia Regionale per La Sicurezza Territoriale e La Protezione Civile (ARSTPC)
 Comune Bologna
 Responsabile Direttore generale Rita Nicolini
 Indirizzo Viale Silvani, 6 - 40122, Bologna BO (regione: Emilia-Romagna)
 Sito istituzionale protezionecivile.regione.emilia-romagna.it
 Tipologia Altri Enti Locali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 91278030373 (validato)
 Pec peiarpciv@postacert.regione.emilia-romagna.it
 Altro laura.lostia@regione.emilia-romagna.it
 Altro STPC.Bilancio@Regione.Emilia-Romagna.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Si possono riscattare alcuni anni, antecedenti il 1996, in cui si è prestato lavoro parasubordinato (co.co.co) e durante i quali non vi era obbligo contributivo?

L’articolo 51, comma 2, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha previsto, per gli iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la facoltà di riscattare - fino ad un massimo di cinque annualità e con onere contributivo a carico degli interessati - il lavoro, risultante da atti aventi data certa, prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in periodi precedenti l'istituzione dell’obbligo contributivo alla predetta Gestione. Con l'emanazione del decreto interministeriale 2 ottobre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2001, si è completato il quadro normativo che consente di dare attuazione alla previsione dell'articolo 51, comma 2, della legge n. 488/1999 sopra richiamato. Il decreto in esame definisce, all'articolo 1, i requisiti necessari all'esercizio della facoltà ed i criteri di attribuzione della copertura contributiva dei periodi oggetto di riscatto, stabilendo che i soggetti che hanno svolto attività autonoma, esclusivamente sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, hanno facoltà di riscattare i relativi periodi, fino ad un massimo di cinque annualità, a condizione che per detti periodi non risulti alcuna forma di copertura contributiva (Circolare INPS n 117/2002).