pasemplice.it

 Azienda Speciale per La Gestione Degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Azienda Speciale per La Gestione Degli Impianti Sportivi del Comune di Trento. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Azienda Speciale per La Gestione Degli Impianti Sportivi del Comune di Trento". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Azienda Speciale per La Gestione Degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (ASIS)
 Comune Trento
 Responsabile Presidente Martino Orler
 Indirizzo Via 4 Novembre N. 23.4 - 38121, Trento TN (regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol)
 Sito istituzionale www.asis.trento.it
 Tipologia Altri Enti Locali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 01591870223 (validato)
 Pec asis.trento@pec.it
 Pec appalti.asis.trento@pec.it

Esempio di risposta alle domande più frequenti

Per quanto tempo spetta l'indennità di malattia?

L'indennità di malattia, per i lavoratori a tempo indeterminato dell’industria, dell’agricoltura, per gli apprendisti e per i lavoratori sospesi, spetta per un periodo massimo di 180 giorni per ciascun anno solare: i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno di assenza l'Inps provvede al pagamento.
Nei casi particolari quali:

i lavoratori con contratto a tempo determinato, il diritto all'indennità di malattia spetta per periodi non superiori all'attività svolta nell'ultimo anno, con un massimo di 180 giorni annui, e cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro; è garantita comunque fino a 30 giorni di malattia anche se nell'ultimo anno il lavoro è stato svolto per meno di 30 giorni;

i lavoratori agricoli a tempo determinato, l'indennità spetta a condizione che risultino iscritti per almeno 51 giornate negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dell'anno precedente o, in caso di primo anno di iscrizione, previo rilascio del certificato d'iscrizione d'urgenza;

i lavoratori in part-time verticale, l'indennità spetta solo per le giornate in cui è previsto lo svolgimento dell'attività lavorativa. Non vengono, quindi, indennizzate le giornate di 'pausa contrattuale';

i lavoratori parasubordinati, spetta, per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, l'indennità in caso di ricovero ospedaliero e, dal 1° gennaio 2007, spetta anche l'indennità giornaliera di malattia, interamente a carico dell'Inps.
Le malattie di durata inferiore a 4 giorni, non sono indennizzabili, anche se devono comunque essere certificate sia all’Inps che al committente.
Per ulteriori informazioni INPS - Area dedicata migranti - Indennità di malattia