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 Comune di Abbadia San Salvatore

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Comune di Abbadia San Salvatore. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Comune di Abbadia San Salvatore". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Comune di Abbadia San Salvatore
 Comune Abbadia San Salvatore
 Responsabile Sindaco Fabrizio Tondi
 Indirizzo Viale Roma, 2 - 53021, Abbadia San Salvatore SI (regione: Toscana)
 Sito istituzionale www.comune.abbadia.siena.it
 Tipologia Comuni e loro Consorzi e Associazioni (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 00221400526 (validato)
 Pec comune.abbadia@postacert.toscana.it
 Altro comune@comune.abbadia.siena.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

In quali casi si ricorre alla ricongiunzione dei contributi?

La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.
La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione. La ricongiunzione è sempre a titolo oneroso.
I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.
La ricongiunzione è regolata da due distinte leggi: la Legge 7 febbraio 1979, n. 29 e la Legge 5 marzo 1990, n. 45. Importanti modifiche all'istituto della ricongiunzione si sono avute con la legge 30 luglio 2010, n. 122 (i cui effetti sono ampiamente illustrati dalla Circolare Inps n. 142 del 5 novembre 2010).