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 Comune di Artena

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Dati e contatti dell'amministrazione "Comune di Artena". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Comune di Artena
 Comune Artena
 Responsabile responsabile servizio Mariagrazia Di Re
 Indirizzo Via Filippo Prosperi n. 1 - 00031, Artena RM (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.comune.artena.rm.it
 Tipologia Comuni e loro Consorzi e Associazioni (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 02311370585 (validato)
 Pec comune.artena@pec.it
 Altro affarigenerali@comune.artena.rm.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali sono le tappe dell’adozione internazionale?

L'adozione internazionale è l'adozione di un bambino straniero fatta nel suo paese, davanti alle autorità e alle leggi che vi operano.
Perché una simile adozione possa essere efficace in Italia è necessario seguire delle procedure particolari, stabilite dalle leggi italiane e internazionali, altrimenti l'adozione straniera non sarà ritenuta valida, e il bambino non potrà nemmeno entrare in Italia.
In Italia, la procedura per l'adozione prevede sette tappe:

la dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale al Tribunale.

l'indagine dei servizi territoriali: Il tribunale se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per l’evidente mancanza negli aspiranti dei requisiti richiesti dalla legge, invia entro 15 giorni dalla sua presentazione copia della dichiarazione di disponibilità ai sevizi degli Enti locali. I servizi daranno informazioni sull’adozione internazionale e sulle altre possibili forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà; prepareranno gli aspiranti all’adozione; acquisiranno gli elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale e sulle motivazioni che li determinano. La relazione dei servizi deve essere trasmessa al Tribunale per i Minorenni entro quattro mesi.


il decreto di idoneità: non legittima gli aspiranti all’adozione a ricercare direttamente, o tramite mediatori privati, il bambino da adottare all’estero.



la ricerca del minore:perché sussista la capacità ad adottare un bambino straniero è indispensabile che la procedura all’estero sia seguita e curata da Enti Autorizzati e tramite l’Autorità centrale.



l'incontro all'estero:l’Autorità straniera può pronunciare due diversi tipi di provvedimento ai fini di azione: può infatti o direttamente pronunciare l’adozione del bambino ovvero può pronunciare un mero affidamento a scopo adottivo ai cui seguirà nel paese di accoglienza la pronuncia definitiva di adozione.



il rientro in Italia: a seguito della pronuncia straniera il bambino affidato in adozione sarà trasferito in Italia con l’assistenza dell’Ente autorizzato. Il minore straniero, entrato in Italia ed in attesa dell’adozione o della trascrizione dell’adozione straniera, gode dal momento del suo ingresso nel nostro paese di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.



la conclusione della procedura: nel caso in cui il provvedimento straniero preveda solo un affidamento a scopo adottivo il Tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento come affidamento preadottivo e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno a decorrere dall’inserimento del minore nella nuova famiglia così come certificato dall’Ente autorizzato. Nel caso invece in cui l’autorità straniera abbia pronunciato l’adozione non è necessaria alcuna delibazione della sentenza straniera. Si procede solo ad un controllo della pronuncia.

Informazioni utili:
Per conoscere le procedure previste nei Paesi stranieri è possibile consultare le pagine dedicate del sito della Commissione per le Adozioni internazionali.
La Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è il principale strumento per garantire insieme i diritti dei bambini e i diritti di chi desidera adottarli, e per sconfiggere qualsiasi traffico di minori che possa instaurarsi a scopo di adozione. L'Italia ha aderito a questo patto con la Legge 31 dicembre 1998, n.476, le cui norme hanno modificato la Legge 4 maggio 1983, n.184 e regolano ora la procedura di adozione internazionale.
Le competenze in materia di adozioni internazionali previste dalla Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, ai sensi della Legge 31 dicembre 1998, n. 476 in Italia sono della:COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
Autorità Centrale per la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Largo Chigi 19, 00187 Roma
Tel: +39 06.67791 (centralino) - Numero verde per informazioni e ascolto 800.002.393 (lun-ven dalle 10:00 alle 13.00)Fax: +39 06.67792165
e-mail: cai.segreteria-enti@palazzochigi.it

Per approfondimenti:

Ministero della Giustizia - adozione internazionale

Commissione adozioni internazionali - per adottare