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 Comune di Asciano

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Comune di Asciano. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Comune di Asciano". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Comune di Asciano
 Comune Asciano
 Responsabile Sindaco Fabrizio Nucci
 Indirizzo Corso Matteotti, 45 - 53041, Asciano SI (regione: Toscana)
 Sito istituzionale www.comune.asciano.siena.it
 Tipologia Comuni e loro Consorzi e Associazioni (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80002090522 (validato)
 Pec comune.asciano@postacert.toscana.it
Facebook https://www.facebook.com/pages/Asciano-in-Comune/430264000393037?ref=ts&fref=ts
Twitter https://twitter.com/AscianoinComune

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

E' possibile presentare ricorso se un Comune rifiuta l'iscrizione di un soggetto nell'anagrafe della popolazione residente?

E' possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto avverso alcuni atti, non definitivi, adottati dall’Ufficiale di Anagrafe di un Comune.
Il ricorso è ammesso nel caso in cui l'Ufficiale di Anagrafe:
- respinge la richiesta di iscrizione o cancellazione di un soggetto o di una famiglia nell'anagrafe della popolazione residente;
- provvede d'ufficio alla iscrizione nell'anagrafe o trasferisce la residenza;
- rifiuta il rilascio di un certificato anagrafico o rilascia un certificato contenente errori.
E' la Prefettura della provincia in cui ha sede il Comune ad essere competente, a curare l'istruttoria e a decidere sul ricorso avverso il provvedimento. Il ricorso, al quale è possibile allegare ogni eventuale documentazione utile a dimostrare l'effettiva residenza del ricorrente, deve essere presentato, in bollo, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento dell'Ufficiale di Anagrafe.
Spetta al Prefetto, una volta compiuti i necessari accertamenti, decidere se: - respingere il ricorso, se lo riconosce come infondato; - accogliere il ricorso ed annullare o riformare l’atto impugnato.
Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al giudice ordinario nei tempi e con le modalità indicate dal codice di procedura civile.
Per approfondimenti: Ministero dell'Interno - Ricorsi dove è possibile scaricare i modelli di ricorso e consultare la normativa di riferimento.