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 Comune di Ascrea

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Comune di Ascrea. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Comune di Ascrea". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Comune di Ascrea
 Comune Ascrea
 Responsabile Sindaco Dante D'angeli
 Indirizzo Piazza Mareri, 1 - 02020, Ascrea RI (regione: Lazio)
 Sito istituzionale comune.ascrea.ri.it
 Tipologia Comuni e loro Consorzi e Associazioni (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 00113650576 (validato)
 Pec comune.ascrea.ri@legalmail.it
 Altro info@comune.ascrea.ri.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quale procedura deve seguire una società che deve comunicare l’indirizzo PEC al registro delle imprese?

Sul portale registroimprese.it sono disponibili strumenti on line veloci e sicuri per la comunicazione al Registro Imprese dell'indirizzo PEC di una impresa, come richiesto dalla legge.

La comunicazione, o la modifica dell’indirizzo già comunicato, da parte delle società può essere effettuata nei modi seguenti:

Il legale rappresentante, se in possesso della firma digitale, può utilizzare la funzione iscrivi subito la PEC al Registro Imprese cui di accede cliccando nel box “Pratica Semplice” presente sulla home del portale;

Gli utenti registrati al portale registroimprese.it, provvisti di firma digitale e abilitati all’invio di pratiche di Comunicazione Unica, possono utilizzare ComunicaStarweb o ComunicaFedra ove sono disponibili le funzioni dedicate.

In ogni caso si può richiedere supporto all’Organizzazione imprenditoriale di appartenenza o ad un professionista di fiducia.

Inoltre è stato istituito un servizio di assistenza dedicata che risponde al numero 199.502.010 con funzioni di assistenza alla compilazione, sottoscrizione e invio delle pratiche.



L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria come espressamente previsto dall’art. 16 comma 6 del DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla LEGGE 28 gennaio 2009, n. 2.